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STAGIONALI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 716 dello scorso 26 aprile fornisce alcuni chiarimenti circa il ricorso a lavoratori somministrati nelle attività stagionali, mediante contratto a termine.
I principi espressi dall’Ispettorato partono da quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 che all’art. 34, secondo comma, prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, riguardanti la disciplina del cd. stop and go, numero complessivo di contratti a termine, diritti di precedenza.
Nelle attività definite stagionali, i somministrati possono trovare occupazione fermo restando quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo per la parte relativa al “Lavoro a tempo determinato” e “Somministrazione di Lavoro“.
In relazione alla deroga numerica di ricorso, bisogna far riferimento a quanto previsto dal CCNL o, in assenza e unitamente ai contratti di lavoro a tempo determinato, nella misura del 30% degli occupati a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno in questione.
Circa la definizione di CCNL, l’Ispettorato richiama altresì i contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali o RSU.
Sarà il CCNL applicato a dettare ogni riferimento circa il lavoro stagionale in somministrazione.