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TRATTENUTE
Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), all’articolo 23, è intervenuto sulla sanzione per omesso versamento delle trattenute contributive da parte del datore di lavoro che, dopo aver trattenuto la quota di contributi a carico del dipendente nel cedolino paga di riferimento, non provvede a riversarle all’INPS esponendosi ad una serie di sanzioni che, ante riforma, erano di importo compreso tra 10 mila a 50 mila euro.
Per effetto dell’art. 23 sopra menzionato, in vigore dallo scorso 5 maggio, le sanzioni previste variano dal 150% al 400% dell’importo contributivo omesso (in sostanza, da una volta e mezzo a quattro volte l’importo omesso).
E’ doveroso tuttavia sottolineare come, fino al 2016, la violazione in questione era prevista come fattispecie penalistica. Successivamente, trova applicazione un doppio regime:
- per le omissioni contributive superiori a € 10.000 continua ad applicarsi la sanzione della reclusione fino a tre anni e della multa fino a € 1.032 (art. 2 del D.L. n. 463/1983);
- per le omissioni contributive fino a € 10.000 (per cui è intervenuto il Decreto Lavoro) le sanzioni variano da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Modificati altresì i termini di notifica degli accertamenti delle violazioni riscontrate a partire dal 1° gennaio 2023, per le quali, dal 5 maggio 2023:
- si prevede il termine finale del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione a prescindere dalla natura della stessa (amministrativa, se di importo fino a € 10.000 e penale se di importo superiore), in luogo dei precedenti 90 o 360 dall’accertamento della violazione, in caso di persone residenti rispettivamente sul territorio nazionale o all’estero.
A seguito di notifica delle violazioni il datore di lavoro può, entro tre mesi dalla contestazione della violazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della stessa, regolarizzare la propria posizione provvedendo al versamento delle ritenute omesse (c.d. ravvedimento breve): in tal caso, non trova applicazione alcuna sanzione e resta ferma la possibilità di inviare scritti difensivi e documenti o richiesta di audizione entro il medesimo termine.