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NEET
L’art. 27 del D.l. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) prevede alcune interessanti agevolazioni concesse ai datori di lavoro che assumono giovani beneficiari del bonus NEET (Not in Education, Employment or Training).
REQUISITI LAVORATORE. Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto i 30 anni, che non lavorino, che non si trovino impegnati in corsi di studio o di formazione e che risultino iscritti al PON “Iniziativa Occupazione Giovani” (requisiti che il datore di lavoro dovrà acquisire dal Centro per l’Impiego).
INCENTIVO. Il bonus consiste nella misura del 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali. Nella base di calcolo, quindi, rientrano gli elementi ordinari mensili di retribuzione spettanti rispetto al lavoro effettivamente svolto e retribuito. L’incentivo spetterà nella misura massima di 12 mensilità dalla data di assunzione e il datore di lavoro porterà a conguaglio le somme a proprio credito spettante dall’applicazione della predetta percentuale.
REQUISITI. Oltre all’incremento occupazionale per tutto il periodo di beneficio è richiesta la regolarità contributiva del datore di lavoro, il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto integrale del Contratto Collettivo di Lavoro applicato che sia nazionale, territoriale o aziendale, rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
CUMULO CON UNDER 36. Il bonus è cumulabile con quanto spettante in caso di assunzione di un UNDER 36 (confermato e potenziato dalla Legge di Bilancio 2023 ma che necessita dell’autorizzazione dell’Unione Europea non ancora concessa per l’anno in corso) ma la percentuale di beneficio è, in tal caso, ridotta al 20% e nei limiti massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
CUMULO CON APPRENDISTATO. Il bonus in questione è cumulabile con il contratto di apprendistato professionalizzante (o di mestiere). Il datore di lavoro potrà beneficiare per intero sia della riduzione contributiva prevista per il contratto di apprendistato che della misura piena del bonus NEET.
Art. 27 Incentivi all'occupazione giovanile 1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'; b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. 3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. 4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. 5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa. 6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.