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MATERNITA’
Con la circolare n. 45 dello scorso 16 maggio l’INPS fornisce indicazioni sulla possibilità di fruire del c.d. congedo parentale, riservato a lavoratori o lavoratrici dipendenti (quindi, rapporti di lavoro subordinati), come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, legge 197/2022).
In pratica, relativamente a uno dei tre mesi spettanti a titolo di congedo parentale e destinato a entrambi i genitori e NON trasferibile, l’indennità riconosciuta a carico dell’Istituto e anticipata dal datore di lavoro passa dalla misura del 30% della retribuzione media giornaliera alla misura dell’80% r.m.g. purchè fruita entro il sesto anno di vita del bambino.
Altro aspetto cui tener conto è la data termine del congedo di maternità (o paternità) che deve necessariamente essere successiva al 31 dicembre 2022.
Art. 1
359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un
mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per
cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo
si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di
congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita' di cui
rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre
2022.