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RLS
Con risposta a interpello n. 3 dello scorso 12 giugno, la Commissione salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti circa l’obbligatorietà delle ore minime di frequenza obbligatoria che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti a seguire.
Il Ministero chiarisce che il monte ore di formazione per l’RLS pari a 32 ore NON è riducibile.
L‘art. 37 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro disciplina la particolare formazione cui l’RLS è destinatario. Modalità, durata e contenuti specifici, nonchè l’aggiornamento periodico – minimo 4 ore annue per le aziende che occupano da 15 a 50 dipendenti e 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti – per la formazione sono, quindi, stabiliti in sede di contrattazione collettiva