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AGEVOLAZIONI
Ottenuto l’ok dalla Commissione Europea per l’applicazione dell’esonero contributivo in caso di assunzione giovane UNDER 36, arrivano le istruzioni INPS per la relativa applicazione.
Con la circolare n. 57 dello scorso 22 giugno vengono confermati, tra gli altri, i principali aspetti da considerare:
- le assunzioni devono riguardare giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età (35 anni e 364 giorni al massimo);
- esonero contributivo pari al 100% dei contributi carico datore di lavoro (premi INAIL sono esclusi);
- periodo massimo agevolato 36 mesi, elevati a 48 per alcune regioni del Mezzogiorno;
- limite annuo consentito pari a 8.000 euro, riparametrato a euro 666,66 al mese e, in caso di assunzione/cessazione in corso del mese, a euro 21,50 per ciascuna giornata (euro 666,66/31 giorni);
- rispetto dei principi previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015.
Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione
di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento
sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,
invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
Note all'art. 31:
Si riporta l'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo):
"Art. 2. (Omissis).
2.Ai fini del presente regolamento, si intende per
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa
controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate
un'impresa unica.".
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.