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AGEVOLAZIONI
Con la circolare n. 58 dello scorso 23 giugno, l’INPS fornisce indicazioni per gli adempimenti previdenziali cui i datori di lavoro sono tenuti in caso di assunzione di donne svantaggiate ora possibile grazie all’OK rilasciato dalla Commissione Europea.
L’incentivo, prorogato per l’anno in corso dalla legge di Bilancio 2023, prevede le seguenti condizioni:
- DATORI DI LAVORO INTERESSATI, tutti del settore privato tranne quelli operanti nel settore finanziario, domestico e quelli soggetti a sanzioni europee.
- RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI, donne che abbiamo almeno 50 anni di età e che siano disoccupate da almeno 12 mesi – senza limiti di età qualora risultino residenti in regioni del Meridione prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi – di qualsiasi età che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25%) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi – di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- INCENTIVI, esonero totale a carico dei datori di lavoro nel limite massimo annuale di 8mila euro (per i rapporti di lavoro a tempo parziale, in proporzione).
- DURATA INCENTIVI, dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato elevati a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il periodo potrà essere differito in caso di maternità.
- INCREMENTO OCCUPAZIONALE, l’assunzione agevolata deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- REQUISITI NECESSARI, principi previsti dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015 (in calce), norme in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva.
Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione
di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento
sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,
invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
Note all'art. 31:
Si riporta l'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo):
"Art. 2. (Omissis).
2.Ai fini del presente regolamento, si intende per
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa
controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate
un'impresa unica.".
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.