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TEMPO DETERMINATO
Il decreto legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) all’art. 24 ha introdotto modifiche alle “causali” che legittimano la prosecuzione, dopo i primi 12 mesi, del contratto a tempo determinato che non troveranno più applicazione dal prossimo 1° maggio.
Quando è obbligatorio prevedere la causale? Ad esclusione degli stagionali nei:
- contratto a termine (anche in somministrazione) di durata superiore a 12 mesi;
- superamento del termine dei 12 mesi anche in presenza di più contratti a tempo determinato (e/o in somministrazione).
Attualmente, le causali che legittimano il superamento di detto termine sono:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nei casi previsti dai CCNL applicati (da intendersi nazionali, territoriali, aziendali).
Qualora la contrattazione collettiva non dovesse prevedere nulla al riguardo, datore di lavoro e lavoratore potranno individuare – fino al prossimo 30 aprile 2024 – la causali in ordine a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Dopo tale data, in mancanza di ulteriori interventi da parte del legislatore e in mancanza di disciplina da parte dei CCNL, le parti non potranno più individuare le esigenze tecniche/organizzative/produttive per proseguire il contratto a termine oltre i primi 12 mesi.
Resterà esclusivamente la causale di natura sostitutiva e, come espressamente previsto per tale fattispecie contrattuale, considerando tutti i rapporti di lavoro a termine svolti dal medesimo lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale.
Utile ricordare che le parti potranno individuare, mediante specifici accordi di secondo livello stipulati con le OOSS, disciplinando dette causali per consentire il superamento dei 12 mesi di durata del contratto a termine.