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ESONERO
La legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) prevede all’art. 1, comma 191 (in calce) un incentivo destinato ai datori di lavoro che, nel periodo 2024/2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza.
Interessate sono le donne beneficiare del c.d. Reddito di Libertà e l’esonero spetta in caso di:
- assunzione a tempo indeterminato per una durata di 24 mesi
- assunzione a tempo determinato per una durata di 12 mesi
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine per complessivi 18 mesi.
La misura massima dell’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti (esclusi i premi INAIL) nel limite massimo di:
- euro 8.000/anno
- euro 666,66 per i rapporti iniziati o cessati nel corso del mese
- euro 21,50 per ciascuna giornata di occupazione.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i predetti importi si intenderanno proporzionalmente ridotti.
L’INPS con circolare n. 41 dello scorso 5 marzo fornisce indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’esonero.
191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.