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COLF
Il decreto legge n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) prevede, tra le varie disposizioni, la possibilità di riconoscere incentivi ai datori di lavoro privati (con ISEE non superiore a 6.000 euro) che assumono o trasformano a tempo indeterminato lavoratori nell’ambito domestico (art. 29 – in calce).
L’esonero è previsto per una durata di 24 mesi e nella misura del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro con un tetto massimo annuo complessivo di euro 3.000.
L’esonero non spetta se tra le medesime parti sia cessato nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro domestico per assistenza ad anziani, per assunzioni tra parenti/affini.
Art. 29
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L’esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.