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PERMESSI ELETTORALI
In occasione del referendum popolare confermativo, domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati alle urne e, alcuni di loro, saranno presenti pressi i seggi. Di seguito, quanto previsto dalla vigente normativa se trattasi di lavoratori dipendenti per il corretto trattamento delle assenze dal lavoro.
CHI NE HA DIRITTO E ASSENZE DAL LAVORO.
Coloro che saranno chiamati a svolgere le attività di presidenti di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei comitati promotori del referendum, avranno diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario alle operazioni di costituzione seggio, operazioni di voto, scrutinio e, tali giorni, saranno equiparati a giorni di effettivo lavoro.
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL DATORE DI LAVORO.
Il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro e di percepire la retribuzione è condizionato alla preventiva comunicazione al datore di lavoro e alla successiva esibizione delle certificazioni che attestino l’effettiva partecipazione alle operazioni referendarie. Scrutatori e segretari devono produrre copia del decreto di nomina del comune (o del presidente di seggio nei casi di urgenza). Per scrutatori, segretari (e rappresentanti dei comitati promotori), la certificazione di avvenuta partecipazione alle operazioni di voto è rilasciata dal presidente del seggio; per quest’ultimo, invece, si provvede con una dichiarazione vistata dal vice presidente del seggio stesso. In tutti i casi la certificazione deve riportare ora e giorno di inizio e fine delle operazioni al seggio.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO.
I lavoratori impegnati al seggio, i rappresentanti di lista e quelli dei gruppi promotori del referendum hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni lavorativi passati al seggio è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente si fosse regolarmente presentato al lavoro. Per i giorni non lavorativi, invece, spettano al lavoratore una retribuzione specifica (retribuzione mensile diviso 1/26 o altro divisore contrattuale) o, in alternativa, una o più giornate di riposo compensativo. La prevalente giurisprudenza riconosce il diritto alla maggiorazione o al riposo compensativo anche per l’attività di seggio svolta nella giornata del sabato, in regime di settimana corta e indipendentemente dalla disciplina collettiva applicata. Qualora l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni referendarie copra una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi, deve essere retribuito interamente, il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o a ore. La retribuzione per le giornate interessate al servizio referendario è interamente a carico del datore di lavoro. NON interviene l’INPS.
PERMESSI E CIG/CIGS.
Perchè vi sia l’erogazione della retribuzione durante le giornate impegnate al seggio (festive, lavorative e non lavorative) è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere e non sospeso. Ne consegue che nel periodo di svolgimento delle operazioni referendarie il lavoratore non ha diritto al trattamento di integrazione salariale disposto dall’INPS. Nel caso invece in cui si verifichi la riduzione dell’orario di lavoro, restano:
– a carico del datore di lavoro, le quote di retribuzione relative all’orario di lavoro previsto;
– a carico dell’INPS, le restanti ore.
ASPETTI FISCALI.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni referendarie concorre a formare reddito imponibile corrente e la tassazione deve essere eseguita, dal sostituto d’imposta, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.
ASPETTI CONTRIBUTIVI.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni referendarie concorre a formare reddito imponibile e gli adempimenti contributivi devono essere eseguiti, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.
LIBRO UNICO LAVORO.
Le assenze dal lavoro conseguenti all’adempimento di funzioni presso gli uffici elettorali sono assenze retribuite e la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione e indicazione nel Libro Unico del Lavoro.


