|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
INAIL
Con la circolare n. 17 dello scorso 29 aprile, l’INAIL fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.
CERTIFICATO CON ESITO DEFINITIVO E CONCLUSIONE PROGNOSI.
E’ inviato telematicamente direttamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore con il quale è attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro (modello 1SS).
Con le medesime modalità e modulistica, sono trasmesse le successive certificazioni mediche motivo. Il modello 1SS si compone, quindi, di più parti che saranno compilate rispetto al primo, alla continuazione, alla definizione dell’evento, alla riammissione.
Fin dal primo certificato, devono essere indicati le seguenti informazioni: diagnosi, prognosi di inabilità assoluta al lavoro e relativo periodo, eventuale presunzione di invalidità permanente.
Se rispetto al primo certificato o ai successivi, non siano presenti ulteriori prognosi, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro: risulta eliminato, quindi, l’obbligo del certificato definitivo per il rientro.
RIPRESA LAVORO.
Al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato medico, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa senza necessità di produrre ulteriore certificazione medica “definitiva” (eventuale e non obbligatorio).
Su richiesta del lavoratore infortunato e all’approssimarsi della scadenza prognosi (o su iniziativa INAIL) è rilasciato il certificato medico di continuazione evento e/o definizione.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata da parte del medico competente.
RIPRESA ANTICIPATA LAVORO.
Il rientro anticipato al lavoro rispetto alla prognosi è consentito solo in presenza di certificazione medica che modifichi la prognosi originaria. Tale certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico e, in assenza di tale certificato, il rientro anticipato NON è legittimo.


