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Contributi lavoro domestico

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Autorimesse e noleggio automezzi Istituto: Previdenza complementare A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del “contributo mensile contrattuale”, attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Pertanto, a fare data dall’1.1.2021, “il contributo mensile contrattuale” a carico del datore di lavoro è pari a 1,5%. Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale è pari a 3,5%. Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato, sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: a) Retribuzione tabellare; b) Indennità di contingenza; c) Un aumento periodico di anzianità; d) E.D.R. ex Protocollo interconfederale 31.7.1992; e) E.A.R. ex Accordo Rinnovo 23.10.2019 (a decorrere dall’1.3.2021).

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – SCALA PARAMETRALE

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Autorimesse e noleggio automezzi Istituto: Scala parametrale A decorrere dall’1.3.2021 è introdotta una nuova scala parametrale, che tiene conto di nuovi valori parametrali su base 100-205, secondo la tabella di raffronto di seguito indicata: Livelli Parametro attuale Scala Nuovi parametri (1.3.2021) Q1 200 205 Q2 200 205 A1 200 205 A2 188 193 B1 170 176 B2 162 168 B3 155 161 C1 152 155 C2 134 138 C3 125 128 C4 100 100 A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova scala parametrale (1.3.2021), per effetto della stessa, viene istituito un “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.), da corrispondere secondo gli importi lordi mensili risultanti dalla tabella allegata (Tab. n. 3).

CALZATURIERI (INDUSTRIA) – ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Calzaturieri (industria) Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Viene riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e /o non abbiano trovato soluzioni concordi. L’importo dell’E.g.r. - pari a 200 euro lordi per l’anno di competenza 2017, 250 euro lordi per l’anno di competenza 2018 e 300 euro lordi per l’anno di competenza 2019 - uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r., ed è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.g.r. di quanto individualmente […]

CASE DI CURA PRIV. (PERS. MEDICO) ARIS – UNA TANTUM

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Case di cura priv. (pers. Medico) Istituto: Una tantum Il ccnl del 07-10-2020 per i dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato aderenti ad Aris (non sottoscritto da Aiop)  prevede che al dirigente medico assunto prima dell’1.1.2020 ed ancora in servizio alla data del 07-10-2020, è riconosciuto un importo netto a titolo di una tantum pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), che ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente C.C.N.L.. L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.

EDILI (ARTIGIANATO) – MINIMI RETRIBUTIVI

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Edili (artigianato) Istituto: Minimi retributivi EDILI (ARTIGIANATO) DA 01.03.2021 Livelli Minimo 7 Q 1.804,86 7 1.804,86 6 1.611,48 5 1.343,04 4 1.244,10 3 1.164,12 2 1.027,85 1 895,3

LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA) – CONTRIBUTI CONTRATTUALI

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Lampade e cinescopi (industria) Istituto: Contributi contrattuali Con i cedolini paga del mese di gennaio e febbraio 2021 le Aziende forniscono idonea comunicazione ai lavoratori, con l’avvertenza che l’eventuale diniego da parte del singolo lavoratore deve essere espresso per iscritto e pervenire all’Azienda entro il 16.3.2021. La mancata restituzione, da parte dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L., entro il termine indicato, del modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata come manifestazione di consenso alla trattenuta. Fatto salvo il dissenso, le Aziende opereranno una trattenuta in busta paga dalle competenze del mese di marzo 2021 di ciascun dipendente non iscritto alle Organizzazioni Sindacali stesse per l’importo di euro 30.Le somme complessivamente riscosse saranno versate in unica soluzione da ciascuna Azienda su un unico conto corrente bancario, indicato dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro il 30 aprile.

MARITTIMI – UNA TANTUM

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Marittimi Istituto: Una tantum Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una tantum di cui all'Allegato 1 che viene corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo (16-12-2020), in base ai criteri di seguito indicati. Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una tantum da corrispondere è calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra l’1.1.2018 e il 31.12.2020. Con riferimento ai marittimi in T.P., l'importo una tantum da corrispondere è calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra l’1.1.2018 e il 31.12.2020. Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per […]

PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO – LAVORO EXTRA E DI SURROGA

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Pubblici esercizi - Confcommercio Istituto: Lavoro extra La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. In mancanza della disciplina di cui sopra, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo-rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:  Livello Gennaio 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2020 Marzo 2021 Dicembre 2021 4 13,80 14,09 14,38 14,59 14,88 5 13,15 13,42 13,69 13,89 14,16 6S 12,58 12,84 13,10 13,30 13,56 6 12,42 12,68 12,94 13,13 13,39 7 11,63 11,87 12,11 12,29 12,53 Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto. Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – LAVORO EXTRA E DI SURROGA

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Pubblici esercizi, ristorazione e turismo Istituto: Lavoro extra La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuite tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga. In mancanza della disciplina di cui sopra, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo-rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:  Livello Gennaio 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2020 Marzo 2021 Dicembre 2021 4 13,80 14,09 14,38 14,59 14,88 5 13,15 13,42 13,69 13,89 14,16 6S 12,58 12,84 13,10 13,30 13,56 6 12,42 12,68 12,94 13,13 13,39 7 11,63 11,87 12,11 12,29 12,53 Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti […]

RESTAURO BENI CULTURALI – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Restauro beni culturali Istituto: Formazione e addestramento professionale Dall’1.3.2021, le aziende sono chiamate a coinvolgere i propri dipendenti a tempo indeterminato in percorsi formativi della durata di 24 ore per ciascun lavoratore, da svolgersi nell’arco di 3 anni. La formazione continua sarà svolta attraverso l’elaborazione di progetti aziendali, ovvero tramite l'adesione a progetti territoriali o di settore, sulla scorta delle modalità di erogazione previste da FondItalia. Le aziende che nel triennio non abbiano direttamente coinvolto i lavoratori in attività formative, riconosceranno ai propri dipendenti 24 ore per ciascun lavoratore, di cui 16 a carico dell’azienda per un costo massimo di euro 200,00, per partecipare ad attività di formazione continua esterne all'azienda, finalizzate all'acquisizione di competenze (tecniche, linguistiche, informatiche o gestionali) utilizzabili nell’espletamento dell’attività lavorativa.

SACRISTI – UNA TANTUM

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Sacristi Istituto: Una tantum Ai sacristi in forza dall’1.1.2018, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, è riconosciuta una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad euro 400,00 al marzo 2021.

STABILIMENTI BALNEARI – CONFCOMMERCIO – LAVORO EXTRA E DI SURROGA

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Scadenza del 1 marzo 2021 Settore: Stabilimenti balneari - Confcommercio Istituto: Lavoro extra La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. In mancanza della disciplina di cui sopra, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo-rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:  Livello Gennaio 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2020 Marzo 2021 Dicembre 2021 4 13,80 14,09 14,38 14,59 14,88 5 13,15 13,42 13,69 13,89 14,16 6S 12,58 12,84 13,10 13,30 13,56 6 12,42 12,68 12,94 13,13 13,39 7 11,63 11,87 12,11 12,29 12,53 Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto. Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.