L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 522 del 2019 a interpello proposto da una società di consulenza, chiarisce che il particolare regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2 del TUIR) previsto per i piani di welfare aziendale, non può trovare applicazione per i benefit erogati in favore dei competenti del Consiglio di Amministrazione qualora solo un membro percepisca compensi in denaro.
Il principio è chiaramente mutuato dal concetto di generalità dei dipendenti o a categoria omogenea di dipendenti secondo cui non è possibile riconoscere l’applicazione delle disposizioni previste nel comma 2 dell’art. 51 del TUIR ogni qual volta le somme o i servizi siano rivolti ad personam ovvero costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
Nel caso sottoposto dall’Istante, solo un membro del C.d.A. percepisce compenso in denaro per l’attività svolta in società e gli altri membri svolgono incarichi a titolo gratuito.
Il regime particolare di esclusione dal reddito si applica, continua l’Agenzia delle Entrate, semprechè l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente.