Ormai prossima la scadenza per l’autoliquidazione INAIL che prevede, al 16 febbraio 2020 (spostato a lunedì’ 17 febbraio), la prima scadenza degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro: versamento del totale dovuto (saldo 2019 e acconto 2020) o della prima delle quattro rate trimestrali.
Entro il medesimo termine, dovranno essere presentate le richieste di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2020 dovute a eventi dimostrabili ed eccezionali: sensibile riduzione dell’attività o cessazione attività lavorativa.
In tal caso, l’Istituto concederà la possibilità di determinare la rata anticipata su una base di calcolo inferiore (quella dichiarata dal datore di lavoro) e non su quelle effettivamente erogate nel corso del 2019 come normalmente previsto.
In caso di rateazione del totale dovuto, gli interessi, da calcolare dalla seconda rata in poi, sono pari allo 0,93% da calcolare e sommare al quota di premi dovuti alle seguenti scadenze: 18 maggio – 16 agosto e 16 novembre.
Confermata la riduzione per le imprese artigiane – pari al 7,38% – in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018 e che hanno presentato la richiesta preventiva nella dichiarazione delle retribuzioni dell’anno 2018
Entro il 2 marzo, quindi, dovranno essere denunciate le retribuzioni corrisposte nel corso del 2019.