Coloro che, rientrando da zone a rischio da contagio da COVIT-19, vengano poste in isolamento dall’operatore di sanità pubblica, dovranno ottenere la certificazione di malattia dal medico di medicina generale secondo quanto indicato dal DPCM dello scorso 4 marzo (art. 2, comma 2).
La disposizione interessa i soggetti che, nei 14 giorni precedenti al 4 marzo, si sono recati in una delle zone a rischio o individuate come “zone rosse” e abbiano informato il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, il proprio medico o il pediatra.
L’Azienda sanitaria territorialmente competente, ricevuta la segnalazione, contatterà telefonicamente l’interessato per verificare la possibilità di rischio rispetto agli spostamenti effettuati sul territorio; qualora emerga la necessità di avviare la prevista sorveglianza sanitaria, il soggetto verrà posto in isolamento fiduciario e l’operatore dell’Azienda sanitaria segnalerà il caso al medico curante (o pediatra) per il rilascio dell’eventuale certificazione medica.
L’operatore di sanità pubblica dovrebbe, quindi, segnalare il caso all’INPS e al datore di lavoro ma, nell’incertezza, sarà opportuno che il lavoratore avvisi dell’assenza la propria azienda titolare del rapporto di lavoro.
Necessario, quindi, che le aziende aggiornino o si dotino (qualora ne siano ancora sprovviste) di specifico regolamento interno che disciplini anche tali casi.