L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/e del 6 maggio 2020, chiarisce, tra i vari argomenti affrontati, che l’acquisto delle mascherine protettive e dei Dispositivi di Protezione Individuali, affinché possano concedere il diritto alla detrazione ai fini IRPeF del 19%, devono essere classificate tra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.
Per verificare se i DPI acquistati possono concedere detto beneficio, deve essere riportato il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) nel documento che ne certifica l’acquisto: fattura, scontrino.
In caso contrario, il contribuente conserverà la documentazione dalla quale risulti che il dispositivo medico – compreso nell’elenco allegato alla circolare n. 20/e del 13 maggio 2011 – abbia la marcatura CE; per i dispositivi non compresi nell’elenco, è necessario che il prodotto riporti la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.
Un aiuto potrà venire dal venditore dei dispositivi che, al momento dell’acquisto, fornirà adeguate informazioni all’acquirente.