Il Protocollo del 24 aprile 2020 (allegato al DPCM del 17 maggio) prevede che il datore di lavoro debba assicurare una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di lavoro, delle aree comuni (es. sale mensa, spogliatoi), la pulizia a fine turno, la sanificazione periodica degli strumenti di ufficio normalmente in dotazione: tastiere, mouse, touch screen, calcolatrici, ecc.
Le attività di sanificazione nei luoghi di lavoro, dispone il Protocollo, devono essere incentivate e i datori di lavoro che, conseguentemente, sono costretti a sospendere l’attività lavorativa, possono far ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in Deroga, Fondi di Solidarietà) – per i quali è riconosciuta la causale unica “COVID-19” – sia che siano in piena attività, sia che abbiano in corso una sospensione parziale della stessa.
Se è vero che il Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha aumentato a 18 settimane complessive (di cui 14 fino al 31 agosto e ulteriori 4 tra settembre e ottobre) quelle destinate agli ammortizzatori sociali per COVID-19 è altrettanto vero che non potrebbero garantire piena copertura per l’intero periodo.
In tal caso, il datore di lavoro potrebbe, quale alternativa, porre in periodo di ferie il personale interessato alla sospensione delle attività per “sanificazione” ma, bene ricordarlo, non potrà operare autonomamente: dovrà necessariamente attenersi a quanto previsto dal CCNL applicato ed eventualmente gestito per il tramite di accordi individuali o aziendali.
Il Decreto-Legge n. 34/2020 ha previsto all’art. 64 un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, destinato a tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione, per il periodo di imposta 2020, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario.