La ripresa delle attività avvenuta nella c.d. “Fase 2” ha imposto la necessità di adottare i protocolli che Governo e parti sociali hanno assunto come riferimento al fine di garantire misure di contenimento del contagio da COVID-19: distanziamento sociale e utilizzo dei relativi DPI, sono le due regole fondamentali alla base di ogni iniziativa e attività lavorativa.
Per garantire il distanziamento sociale, il primo e immediato intervento cui possono far ricorso i datori di lavoro, è la riprogrammazione degli orari di lavoro differenziandoli, quando possibile, mediante piani di turnazione che, oltre a ridurre la presenza contemporanea dei lavoratori, potrebbe senz’altro limitare la presenza ai varchi di accesso/uscita (rischio assembramento) e un affollamento particolarmente pericolo sui mezzi pubblici di trasporto normalmente utilizzati (es. bus, metro).
L’intervento, ferma restando la necessità di corretto bilanciamento di interessi tra esigenze anti COVID-19 da parte aziendale e rispetto della normale vita sociale del lavoratore, risulta relativamente più semplice per i rapporti di lavoro a tempo pieno per i quali, la giurisprudenza ormai consolidata, ritiene possibile la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro.
L’organizzazione e una corretta disciplina, diventano più complesse in presenza di lavoratori a tempo parziale e l’immodificabilità unilaterale degli orari di lavoro da parte del datore di lavoro e lavoratore (che potrebbe essere impegnato in altri rapporti di lavoro per il tempo residuo della giornata lavorativa).
In tali casi, si rende necessario un accordo scritto tra le parti che tenga altresì in considerazione la possibilità di attingere a strumenti normativi o disciplinati dai CCNL di categoria come l’orario multiperiodale o la banca ore che permetterebbero di gestire correttamente le rispettive esigenze tra azienda e lavoratore.
Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità di ratificare accordi a livello aziendale/territoriale, accordi sindacali (senza dimenticare gli accordi di prossimità)per la rimodulazione degli orari di lavoro ricorrendo anche a forme di formazione posti a carico di specifico Fondo presso l’ANPAL.