L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2/2020, fornisce indicazioni per verificare l’equivalenza tra CCNL c.d. leader e CCNL secondari indicando gli istituti normativi e retributivi da prendere in considerazione affinché il datore di lavoro possa fruire di eventuali benefici (sull’argomento, l’Ispettorato del Lavoro era già intervenuto con le circolari n. 7/2019 e n. 9/2019).
Il datore di lavoro, per poter beneficiare di benefici contributivi, deve necessariamente rispettare tutti i trattamenti normativi e retributivi del CCNL stipulato da Organizzazioni Sindacali, di imprese e lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Parte normativa. Il confronto con CCNL leader va effettuato su istituti come il lavoro straordinario e supplementare, le clausole elastiche previste per i contratti a tempo parziale, le festività soppresse, i permessi retribuiti, il periodo di prova e di preavviso, il periodo di comporto per la malattia, trattamento della maternità/malattia e infortunio.
Parte economica. La valutazione va effettuata rispetto alla retribuzione annua lorda per i livelli previsti e corrispondenti mansioni, il numero delle retribuzioni previste, gli scatti di anzianità che il lavoratore matura dalla data di assunzione.
La comparazione di detti istituti, quindi, determina il diritto alle agevolazioni e ciò nonostante il datore di lavoro, non applicando un CCNL “leader” (o non ne applichi alcuno), riconosca ai propri lavoratori trattamenti normativi ed economici identici o migliori di quelli previsti dal CCNL leader.
Tali principi non potranno essere invocati allorquando sia riscontrato uno scostamento degli elementi retributivi – elementi di valutazione da cui partire – tale da rendere inevitabile la revoca del diritto ai benefici come previsto dall’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (Legge 296-2006 – Finanziaria 2007 co. 1175-1176 – Durc).