La proroga dello stato emergenziale al 15 ottobre, porta in dote la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità “agile” in forma semplificata, prescindendo dall’accordo individuale richiesto dalla normativa generale.
Fino a tale data, quindi, lo smart working potrà essere svolto e attivato senza il necessario consenso scritto delle parti, limitandosi alla sola informativa scritta sui rischi generali e specifici associati alla prestazione lavorativa specifica.
Per accedere al lavoro agile in modalità “semplificata” il lavoratore deve presentare un’apposita domanda al datore di lavoro in cui dichiara:
- volontà di voler ricorrere allo smart working;
- avere almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni;
- l’altro genitore non risulta disoccupato o beneficiario dei sostegni al reddito citati nei paragrafi precedenti (Cig, Naspi, ecc…);
- i periodi e la frequenza con i quali si intende svolgere il lavoro da remoto.
Una volta accettata dal datore di lavoro la richiesta del dipendente, occorre procedere con le comunicazioni previste dalla normativa.
Successivamente al 15 ottobre 2020, le parti interessate a un rapporto di lavoro svolto in modalità agile dovranno necessariamente trovare un’intesa scritta sui seguenti termini:
- durata della prestazione, a scadenza o a tempo indeterminato;
- preavviso, definendo il preavviso (almeno 30 giorni portato a 90 per i disabili) per i contratti definiti a tempo indeterminato;
- come e quando, deve essere eseguita la prestazione fuori dai locali aziendali, quali strumenti tecnologici devono essere utilizzati, diritto alla disconnessione per il lavoratore;
- potere di controllo e disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 dello Statuto dei Lavoratori.