Il decreto legge n. 111 dello scorso 8 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223), tra le varie disposizioni, tratta all’art 5 “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici“.
Dal prossimo 14 settembre, la possibilità per i genitori di figli under 14 di ricorrere al lavoro agile verrà meno e il predetto articolo introduce la possibilità per il genitore titolare di rapporto di lavoro dipendente, di poter accedere alla modalità di lavoro agile qualora dovesse essere disposta la quarantena (disposta dalla ASL territorialmente competente) del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni.
Diritto che potrà essere esercitato solo da uno dei due genitori e non potrà essere richiesto se l’altro genitore dovesse lavorare in modalità agile o non dovesse svolgere alcuna attività lavorativa.
Qualora il genitore, titolare di rapporto di lavoro dipendente, non possa svolgere attività in modalità agile, il decreto prevede il riconoscimento di un’indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione con diritto al riconoscimento delle contribuzione figurativa (sembrerebbe possibile, qualora ne ricorrano i requisiti, l’alternanza tra i genitori).
Indennità riconoscibile fino al 31 dicembre 2020 (non è collegata allo stato di emergenza dichiarata fino al prossimo 15 ottobre) e soggetta al limite di spesa massima di 50 milioni di euro.
Dal 15 ottobre 2020, il lavoro in modalità agile sarà consentito nei casi di quarantena di figlio under 14 e per le lavoratrici mamme nei primi tre anni successivi al congedo di maternità e ai genitori disabili.