Con la circolare n. 13 del 4 settembre u.s., il Ministero della Salute e Ministero del Lavoro, hanno fornito indicazioni da osservare per la regolare ripresa delle visite mediche sanitarie che devono essere effettuate nel rispetto delle misure igieniche in rapporto all’andamento del contagio del territorio.
Ruolo centrale delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro è, fin dalle prime indicazioni fornite a inizio emergenza, il medico competente che diventa figura fondamentale per la corretta gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, affiancando, di fatto, il datore di lavoro nelle scelte organizzative/sanitarie di prevenzione nella propria azienda.
Nella fase attuale la sorveglianza sanitaria potrà essere ripresa con le consuete modalità a condizione che venga garantita la sicurezza igienica richiesta dal Ministero della Salute, considerando l’andamento epidemiologico del territorio interessato e nel rispetto di alcuni fondamentali requisiti:
- utilizzo della mascherina da parte del lavoratore;
- locali adibiti alle visite, potranno essere le infermerie presenti nelle aziende o ambienti idonei a garantire il necessario distanziamento tra medico e lavoratore;
- divieto di assembramento nelle sale di attesa e nelle aree di accesso;
- continuo ricambio dell’aria all’interno dei locali dove si effettuano le visite mediche;
- adeguata igiene delle mani.
I lavoratori, quindi, dovranno essere informati che NON dovranno presentarsi alla visita medica in presenza di febbre o con sintomi, anche lievi, respiratori.
Le visite mediche periodiche e quelle di fine rapporto di lavoro (ove previste) potranno essere ancora differite dal medico competente in base alla situazione emergenziale del territorio e dovranno essere attentamente valutate gli esami strumentali che possono esporre a rischio da contagio da COVID-19 (es. spirometria).
Di seguito, uno schema riepilogativo delle attività di sorveglianza sanitaria:
– Visita medica preventiva, finalizzata a verificare l’inidoneità alla mansione all’atto dell’assunzione: DA PREFERIRE.
– Visita medica periodica, ha lo scopo di constatare periodicamente lo stato di salute dei lavoratori rispetto alla mansione specifica. La frequenza è, di norma una volta l’anno o in funzione del rischio, determinata dal medico competente: RINVIABILE.
– Visita medica richiesta dal lavoratore, se ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi e condizioni di salute del lavoratore e alla possibilità di peggioramento delle stesse: DA PREFERIRE.
– Visita medica per cambio mansione, al fine di verificare l’idoneità del lavoratore: DA PREFERIRE.
– Visita medica al momento della cessazione rapporto di lavoro, per i casi previsti dalla legge: RINVIABILE FINO AL 31 LUGLIO.
– Visita medica presuntiva, DA PREFERIRE.
– Visita medica precedente ripresa lavoro, per le assenze dal lavoro causa motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni: DA PREFERIRE.