Ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni di seggio, relativamente al rinnovo della guida di sette Regioni e quasi mille Comuni, al referendum confermativo della riforma del taglio del numero dei parlamentari, che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre, spettano permessi retribuiti o riposi compensativi da concordare con il datore di lavoro.
Vediamo cosa considerare per una corretta gestione.
Possono fruire dei permessi tutti i lavoratori dipendenti, che in occasione delle elezioni regionali, comunali e referendum, sono chiamati ad adempiere alle funzioni, all’interno del seggio, di:
- presidente e vicepresidente
- segretario
- scrutatore
- rappresentante di lista, di gruppi di partito
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Il lavoratore chiamato ad adempiere a una delle funzioni elettorali, deve presentare al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l’assenza al lavoro, una serie di documenti, sia prima delle operazioni di seggio che dopo.
Prima delle operazioni: la legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, in tempo utile affinché possa organizzare al meglio l’attività lavorativa in vista dell’assenza e presentando copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune.
Dopo le operazioni referendarie: attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del presidente dello stesso e timbro della sezione (per chi svolge funzioni di presidente di seggio, l’attestazione deve essere sottoscritta dal vicepresidente).
Il lavoratore interessato ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive – in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile – o a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni al seggio.
Per le giornate in cui non era prevista la prestazione, il lavoratore avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si aggiungeranno a quelle ordinarie spettanti.
Per i giorni di mancato riposo, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva; medesimo trattamento, per le giornate parzialmente interessate alle attività prestate per le operazioni al seggio: l’assenza sarà legittimata per tutto il giorno lavorativo retribuito interamente (la giornata interessata, non potrà essere frazionata).
Per i giorni festivi e quelli non lavorati (es. sabato se settimana corta), saranno compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta a quella normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo.
Relativamente ai riposi compensativi, il lavoratore avrà diritto al recupero delle giornate festive (es. domenica) o non lavorate (es. sabato nel caso di settimana corta) trascorsi per lo svolgimento delle operazioni al seggio, nel periodo immediatamente successivo ad esse: non possono essere differite in periodi successivi, devono essere goduti nell’immediatezza.
Il lavoratore, quindi, avrà diritto a resta a casa regolarmente retribuito nei due giorni successivi alle operazioni svolte al seggio (sabato non è lavorativo) o nel giorno successivo (sabato lavorativo) in virtù del fatto che l’attività al seggio è equiparato alle prestazione lavorativa: la garanzia del riposo è precetto costituzionale.
La rinuncia al riposo, deve essere accettata per iscritto dal lavoratore.