L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 713 del 16 settembre 2020, fornisce ai propri funzionari le prime indicazioni interpretative sulle novità introdotte dal c.d. “decreto Agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) toccando, tra i vari argomenti, quello particolarmente spinoso dei contratti a tempo determinato.
L’art. 8 del predetto decreto “Dispone in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” e consente – fino al 31 dicembre 2020 – di poter rinnovare/prorogare una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, i contratti termine (anche in somministrazione) senza obbligo di causale e nel rispetto del limite massimo consentito di 24 mesi.
I contratti a termine potranno essere prorogati/rinnovati entro il 31 dicembre 2020 e potranno produrre i propri effetti anche dopo il 1° gennaio 2021; sarebbe utile, per il datore di lavoro e per eventuali proroghe “anticipate” (es. contratto in scadenza nei primissimi mesi del 2021 e prorogato entro dicembre 2020) poterne dimostrare le esigenze oggettive e le motivazioni tecnico-organizzative.
Le deroghe previste dalla disposizione in questione, spiega l’Ispettorato, devono intendersi applicabili altresì ai periodi c.d. di “stop and go” in caso di successione di contratti a termine e previsti dal D.Lgs. 81/2015 (10 giorni dalla scadenza dal precedente contratto a termine inferiore a sei mesi o 20 giorni se di durata superiore a sei mesi) nonché al numero massimo di quattro proroghe.
L’art. 8 del decreto “Agosto” prevede, poi, l’abrogazione di quanto disciplinato dal decreto n. 34/2020 circa l’automaticità di proroga dei contratti a termine sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 che, sempre secondo la nota dell’Ispettorato, deve essere considerata neutrale in relazione alla durata massima di 24 mesi prevista per tale fattispecie contrattuale.
La nota dell’Ispettorato tratta, inoltre, ulteriori disposizioni previste dal d.l. 104/2020:
- art. 3 – esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
- art. 6 – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
- art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
- art. 99 – proroga riscossione coattiva.