L’INPS con messaggio n. 4254 del 13 novembre fornisce indicazioni per l’applicazione dell’esonero dei contributi previdenziali previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) destinato alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
La procedura prevede la necessità di inoltrare – prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende conguagliare l’esonero – una richiesta all’Istituto per l’attribuzione del codice autorizzazione 2Q “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020″ oltre ad autocertificare le seguenti condizioni:
- ore di cassa integrazione fruite dal personale dipendente nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola INPS
- retribuzione globale che sarebbe spettata al personale dipendente interessato per le ore di lavoro non prestate
- contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione come in precedenza determinata
- importo dell’esonero spettante.
Ottenuto il predetto codice autorizzativo – valido per il periodo agosto/dicembre 2020 – i datori di lavoro interessati potranno conguagliare nelle denunce UniEmens le somme relative all’esonero.
L’importo dell’esonero sarà determinato nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL, maggiorate dei ratei delle mensilità aggiuntive fermo restando il principio secondo il quale non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nei periodi interessati al conguaglio.
Dovranno ricorrere alle procedure di regolarizzazione contributiva Uniemens – Regolarizzazione DM-VIG (!) i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività e coloro che vorranno recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020.
Le aziende che usufruiranno dell’esonero in questione, non potranno, per tutto il periodo agevolato, avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 salvo che gli ulteriori periodi di CIG riguardino diversa unità produttiva.