La legge di Bilancio (legge n. 178/2020) ha previsto, al comma 279, la possibilità – fino al 31 marzo 2020 – di poter procedere al rinnovo e alla proroga dei contratti a temine (anche in somministrazione) senza l’obbligo di precisarne le motivazioni (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività) sospendendo ulteriormente (prima al 31 dicembre 2020) quanto previsto dalle regole del c.d. Decreto Dignità.
Le condizioni per evitare – fino al 31 marzo 2021 – l’indicazione della causale sono:
- possibilità di ricorrere alla proroga o al rinnovo una sola volta. Chi ne avesse già fatto ricorso, NON potrà ulteriormente ricorrervi;
- la proroga o il rinnovo hanno una durata massima di 12 mesi, ferma restando la durata massima del contratto di 24 mesi;
- la proroga o il rinnovo, secondo quando disciplinato dal predetto come 279 della legge di Bilancio 2021, devono essere sottoscritti entro il 31 marzo 2021.
Le proroghe nei contratti di somministrazione senza previsione di causale sono da considerare neutre ai fini del numero massimo di proroghe consentite: non solo, quindi, tali proroghe non devono essere computate ai fini del numero massimo consentito ma le aziende che hanno già raggiunto il limite massimo consentito potranno comunque sottoscriverne un’altra.