Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19 può comportare conseguenze sul rapporto di lavoro ?
Il datore di lavoro può obbligare i lavoratori a sottoporsi alla vaccinazione e adottare provvedimenti, anche di natura espulsiva, in caso di rifiuto ?
Queste sono alcune delle domande alle quali, alcuni autorevoli giuristi, hanno provato a dare riscontro con risultati non del tutto uniformi.
Bisogna tener conto, prima di tutto, che il codice civile all’art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” inducendo, in prima battuta ed erroneamente, a ritenere che sia possibile obbligare i lavoratori a sottoporsi a vaccinazione.
L’art. 32 della ns. Costituzione prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Al momento, non essendoci un obbligo di legge, non è possibile imporre il trattamento di vaccinazione escludendo, senza particolari subbi, l’ipotesi del licenziamento anche solo rifacendosi alla previsione del predetto art. 2087 c.c.
All’atto pratico, poi, c’è da considerare che i tempi di lavoro delle aziende non coincidono con quelli del trattamento di vaccinazione rispetto ai quali, sia il datore di lavoro che il lavoratore, non avrebbero alcuna possibilità di gestire (come potrebbero, in tal caso, conciliarsi i tempi imposti dall’art. 7 della legge 300/70, le procedure dei CCNL per l’avvio di un possibile procedimento disciplinare ?)
Al momento, le uniche soluzioni percorribili potrebbe essere quelle di collocare in modalità agile il lavoratore (ove compatibile con le attività espletate) o collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore considerando la temporanea inidoneità al lavoro (in tal caso, nessun dubbio, che il ruolo fondamentale sarebbe rivestito dal medico competente).