Caratteristica del contratto a tempo determinato è quella di prevedere un termine finale, una durata prestabilita, che le parti conoscono sin dall’inizio.
Le parti, però, possono decidere di ancorare genericamente il predetto termine al venir meno dell’esigenza temporanea di lavoro.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro – 15 febbraio 2021, n. 3817.
Per i giudici la durata del rapporto a tempo determinato (così come quella di una sua eventuale proroga) può essere stabilita anche “per relationem” a dati che, però, devono essere obiettivamente verificabili.
I giudici hanno, altresì, chiarito che deve ritenersi legittima anche l’indicazione contestuale tanto di un termine fisso finale quanto di un termine mobile collegato alla cessazione dell’esigenza temporanea che ha giustificato la stipula del contratto a tempo determinato.
Per la Corte, dunque, tale scelta non rappresenta causa di illegittimità dell’apposizione del termine.