Contratti a termine senza restrizioni fino a fine anno e azzeramento dei rinnovi già effettuati in tempo di COVID-19.
Dopo la proroga della Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), nel nuovo Decreto Sostegni è contenuta un’ulteriore proroga alla normativa di emergenza sui contratti a tempo determinato, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. Il termine indicato dal legislatore dovrà pertanto intendersi quale data entro cui effettuare la proroga o il rinnovo, e non la scadenza del contratto a termine.
L’art. 17, comma 1 del D.L. 41/2021, rubricato “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” offre la possibilità, per i datori di lavoro e per le imprese utilizzatrici, di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, senza l’obbligo di precisare una delle causali previste dal D.L. n. 87/2018.
Tale facoltà è soggetta ad alcune condizioni:
- il rinnovo o la proroga non devono determinare, sommati con i periodi di lavoro già svolti, il superamento della durata massima complessiva di ventiquattro mesi;
- il ricorso al regime acausale agevolato è ammesso “per una sola volta”.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Si tratta di una novità importante che produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi acausali già fruiti, rimettendo tutti in condizione di accedere al regime semplificato, anche se già beneficiato nei mesi passati.