L’art. 15 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), nel modificare l’art. 26, c. 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020, istitutivo della particolare tutela apprestata dall’ordinamento durante il periodo pandemico in favore dei soggetti considerati fragili, ha confermato due importanti regole:
- modalità di rendere la prestazione lavorativa in regime di smart working fino al 30 giugno 2021 per tutti i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- in caso di impossibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, il lavoratore fragile ha diritto, fino al 30 giugno 2021, di assentarsi dal lavoro e detta assenza sarà equiparata al ricovero ospedaliero. La durata dell’assenza non sarà computabile ai fini del periodo di comporto e per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, l’assenza non rileverà ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 26, c. 2 del D.L. n. 18/2020, sono considerati lavoratori fragili, i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonchè i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992.