A seguito di un interrogazione presentata in Commissione Lavoro della Camera, il sottosegretario al lavoro, ha precisato che, ai fini del riconoscimento agevolazione “decontribuzione Sud” per i lavoratori in somministrazione, si deve far riferimento alla sede dell’azienda utilizzatrice e NON alla sede dell’agenzia di somministrazione.
Un chiarimento coerente con il principio che regola il particolare rapporto di lavoro rispetto al quale l’INPS dovrà aggiornare la propria posizione.