LICENZIATO IL LAVORATORE DISTRATTO ALLA GUIDA.
Gli ermellini, con sentenza n. 9304 dello scorso 7 aprile, ritengono che la grave violazione del Codice della Strada – per motivi estranei al servizio – da parte di un lavoratore intento alla guida di autovettura aziendale, integra giusta causa di licenziamento.
La decisione della Cassazione riguarda un lavoratore dipendente che impugnava il licenziamento per giusta causa comminato dal proprio datore di lavoro per grave violazione delle norme di sicurezza stradale avendo, alla guida di auto aziendale, imboccato un viadotto contromano con il serio rischio di determinare un incidente.
L’interessato, fermato dalla Polizia Stradale, adduceva inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione.
La Corte d’Appello, con dettagliata sentenza, rigettando la domanda, riteneva legittimo il recesso, pur non essendo la condotta del ricorrente ricompresa tra quei comportamenti tipizzati dalle previsioni del CCNL come integranti la giusta causa di licenziamento.
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la tipizzazione prevista dal CCNL di giusta causa deve essere intesa come “esemplificativa” non precludendo al Giudice una valutazione in ordine all’idoneità, rispetto a un grave inadempimento o di un comportamento contrario alle norme della comune etica o del vivere civile, dell’irreparabile rottura del rapporto fiduciario che lega datore di lavoro e dipendente (Corte di Cassazione, sentenza 24 agosto 2018, n. 21162).
Secondo i Giudici di legittimità, la condotta contestata al lavoratore non era riconducibile ad alcuna ipotesi di sanzione conservativa prevista dalle parti sociali e costituiva un comportamento così grave da far venir meno e definitivamente il rapporto fiduciario, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva: rigettato il ricorso del lavoratore, i Giudici confermavano la legittimità del licenziamento irrogato.