La Cassazione (ordinanza n. 1759/2021) si è espressa sulla contemporanea iscrizione di un socio di S.r.l. alla gestione commercianti e gestione separata INPS
Il caso preso in esame, riguarda il presidente del consiglio di amministrazione nonché socio di una S.r.l. cui è stata notificata cartella di pagamento dei contributi dovuti all’INPS, gestione commercio, per l’attività svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla gestione separata INPS: l’espletamento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, secondo l’Istituto, era idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
In giudizio, la Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione dell’amministratore affermando ch, ai fini dell’iscrizione l’attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore: nel caso di specie, l’attività svolta quale supervisione e referente per i clienti e fornitori o l’assunzione di un dipendente, rientrava nelle normali incombenze dell’amministratore.
Nel conseguente ricorso per Cassazione, l’INPS denuncia violazione di legge, assumendo che l’art. 1, commi 203 e 208, della legge n. 662/1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), aveva esteso l’obbligo di iscrizione a soggetti prima non contemplati, tra i quali i soci di S.r.l., esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.
Con l’ordinanza in questione, la Sezione lavoro ribadisce l’illegittimità di questa tesi respingendo il ricorso dell’INPS: ai sensi dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, non esiste alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Già con sentenza n. 3240 del 2020, le Sezioni Unite della Cassazione avevano ritenuto che, qualora vi sia contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione era onere dell’INPS).
Tuttavia, con l’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, il legislatore ha escluso la regola dell’unicità dell’iscrizione: a seguito di questo ulteriore intervento, quindi, in caso di esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione separata, vale il principio della doppia iscrizione.
Con sentenza n. 17076 del 2011, gli ermellini hanno stabilito che in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di alla legge n. 335 del 1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996.
L’interpretazione autentica è stata poi avallata anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15/2012).
Ad oggi, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo (soggetta all’iscrizione nella gestione separata) e lo svolgimento di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.
Per giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.
In conclusione, in riferimento alla fattispecie in esame il presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, faceva da referente per i clienti e i fornitori e aveva assunto un dipendente: attività qualificate dal giudice di merito come riconducibili alle competenze dell’amministratore.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha, quindi, confermato la sentenza impugnata, riconducendo l’attività svolta a quella di amministratore, per la quale vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS il cui ricorso è stato, pertanto, rigettato.