NO AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI.
Appena lo scorso 26 febbraio, il Tribunale di Roma aveva ritenuto estensibile ai dirigenti il divieto di licenziamento introdotto con l’emergenza epidemiologica dal c.d. decreto “Cura Italia” (art. 46 d.l. n. 27/2020) e previsto per la generalità dei lavoratori.
Sempre il Tribunale di Roma (che aveva esteso il divieto) interviene nuovamente a fronte di un licenziamento intimato nel 2020 – comminato per ragioni inerenti la riorganizzazione aziendale, efficientamento e contenimento dei costi – negando l’applicazione del divieto di licenziamento ai dirigenti.
Il Giudice (sentenza del 19 aprile 2021), basa la sentenza sul concetto che il blocco introdotto a inizio pandemia era affiancato dalla possibilità, per il datore di lavoro, di ricorrere agli ammortizzatori sociali: non licenzi a fronte della possibilità di far ricorso all’ammortizzatore.
Il principio “divieto licenziamento e ricorso agli ammortizzatori“, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma con la sentenza ultima, non applicabile a tale particolare categoria di lavoratori che comporta, per il datore di lavoro, un aggravio di costi e legittima, conseguentemente, il licenziamento del dirigente.