DAL 1° LUGLIO STOP ALLA CIGO COVID-19.
Con il prossimo 30 giugno 2021 termina la possibilità – per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO – di avvalersi dell’integrazione salariale COVID-19.
Dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro dovranno accedere agli ammortizzatori sociali del D.Lgs. n. 148/2015 con la sola eccezione, fino al 31 dicembre 2021, del pagamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 73/2021).
L’art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 73/2021 prevede che – per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di integrazione e fino al termine della stessa – resta precluso sia il ricorso ai licenziamenti individuali per motivi economici che le procedure collettive di riduzione di personale.
Il comma 5 stabilisce che “le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di imprese conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.