Interventi di cassa integrazione CIG alla luce delle novità normative del D.L. n. 99/2021.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 99/2021 nella giornata del 30 giugno 2021, viene ulteriormente confermata la fine della cassa integrazione ordinaria COVID-19 per le aziende industriali che, pertanto, a partire dal 1° luglio 2021, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, potranno far ricorso all’ammortizzatore sociale tradizionale regolato da complessi limiti e condizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Sono state, tuttavia, previste alcune deroghe alla disciplina generale del D.Lgs. n. 148/2015 in materia, ad esempio, di esonero dal pagamento del contributo addizionale fino alla data del 31 dicembre 2021.
Un’eccezione al nuovo impianto normativo delineato dal D.L. n. 99/2021 è rappresentata dalla previsione di una proroga di ulteriori 17 settimane di cassa ordinaria COVID-19, fruibili nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per le sole aziende del settore tessile, abbigliamento e pelletteria, particolarmente colpito dagli effetti negativi che la pandemia ha generato. Per tali aziende resta peraltro in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 8, c. 2 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), i trattamenti di assegno ordinario emergenziale e di cassa integrazione COVID-19 in deroga, restano utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.