CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER LO SPETTACOLO.
Il decreto Sostegni-bis, all’art. 66, comma 17 * prevede una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro per le imprese del settore dello spettacolo che – al momento della cessazione rapporto di lavoro – non rilascino (o ne rilascino una non veritiera) una certificazione che attesti la retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati.
Per tale mancanza, inoltre, è prevista l’impossibilità di usufruire di benefici, sovvenzioni, contributi e agevolazioni (anche tributarie) per l’anno successivo.
Sono interessati i datori di lavoro e committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento dei contributi ex ENPALS (assorbito dall’INPS da diversi anni).
Tale adempimento – decorrente dal 1° luglio 2021 – deve essere effettuato a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi.
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17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate
le seguenti modificazioni:
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti
a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavo-
rativa, una certificazione attestante l'ammontare della re-
tribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con
particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di
mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro
e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni
altra pertinente disposizione di legge."