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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Giornata intera

Conguaglio fine anno

Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2022. Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2022. Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 198/2021

Lavoro agile (slitta a lunedì 2 gennaio 2023)

Adempimento: Comunicazione del lavoro agile instaurato dal 1° settembre 2022 Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: Min. lavoro in via telematica a: https://servizi.lavoro.gov.it Normativa di riferimento: Art. 41 bis D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022 D.M. 149/2022 Min. Lavoro news 24.11.2022

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'Elemento di Garanzia Retributiva,  pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno […]

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 (*) Livelli Minimo 8 2.230,39 7 2.103,70 6 1.974,89 5 1.850,01 4 1.759,95 3S 1.719,52 3 1.681,33 2S 1.632,70 2 1.597,13 1 1.269,60 VV.PP. 1ª 1.902,67 VV.PP. 2ª 1.794,72   (*) Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuali entrano in vigore al 1.07.2023.   RETIFICI DA PESCA DA 01.01.2023 Livelli Minimo 8 2.167,76 7 2.055,59 6 1.899,90 5 1.773,99 4 1.730,89 3 1.685,95 2 1.597,21 1 1.264,85   FOTOINCISIONE TESSILE (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 6 1.995,68 5 1.869,23 4 1.713,39 3 1.598,35 2 1.491,71 1 1.327,57

AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS

Istituto: Scatti di anzianità Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, il personale ha diritto fino a sei scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione. Gli importi degli scatti sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nella misura e nelle decorrenze in base alla scala parametrale sotto-riportata. Gli scatti di anzianità maturano anche durante i congedi parentali. Lo scatto di anzianità si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione con il presente C.C.N.L. Per i lavoratori attualmente assunti restano acquisiti gli scatti già maturati e maturerà lo scatto successivo secondo le modalità precedenti. Scala parametrale Quadri 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92%   Dall’1.6.2017 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2023 Dall’1.1.2026 Euro 25,00 Euro 30,00 Euro 35,00 Euro 40,00

AGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)

Istituto: Premio annuale A partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con importo pari a: - euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità; - euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.   Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre. Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.2019 previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017 sono Incrementati a decorrere dall’1.7.2021 del 2 per cento. Minimi nazionali di stipendio mensile I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato  per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella Tabella n. 1. I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli artt. 12 e 13 del presente C.C.N.L.. I minimi di cui alla Tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1.1.2023; per gli altri contratti territoriali dall’1.8.2021 (vedi Norma transitoria). Norma transitoria Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni de! C.C.N.L. 23.2.2017, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dall’1.8.2021. Tab. 1 Cat. Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dall’1.8.2021 Euro Q 1.625,80 1ª 1.533,42 […]

AGRICOLTURA (OPERAI) Copertura assicurativa

Istituto: Copertura assicurativa Le Parti si impegnano ad istituire una Cassa rischio vita in favore degli Operai Agricoli a Tempo Indeterminato attraverso apposito accordo da definirsi entro il 31.12.2022. La prestazione - che verrà riconosciuta per gli eventi verificatisi a decorrere dall’1.1.2023 - avrà natura sperimentale. L'accordo dovrà definire i requisiti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, la misura dell'indennità, la copertura assicurativa e il coordinamento con le prestazioni già erogate dal Fisa.

AGRICOLTURA (OPERAI) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi I salari contrattuali vigenti nelle singole Province alla data del 23.5.2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei Contratti Provinciali in applicazione del C.C.N.L. 19.6.2018, sono incrementati: - a decorrere dall’1.6.2022 del 3 per cento; - a decorrere dall’1.1.2023 dell'1,2 per cento; - a decorrere dall’1.6.2023 dello 0,5 per cento. La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima franche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (COOPERATIVE) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 1 A 2.477,05 1 2.153,93 2 1.777,03 3 A 1.561,62 3 1.400,10 4 1.292,37 5 1.184,70 6 1.077,00 VV.PP. 1ª 1.777,03 VV.PP. 2ª 1.400,10

ALIMENTARI (INDUSTRIA) Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 1 S 2.477,05 1 2.153,93 2 1.777,03 3 A 1.561,62 3 1.400,10 4 1.292,37 5 1.184,70 6 1.077,00 VV.PP. 1ª 1.777,03 VV.PP. 2ª 1.400,10

ATTIVITA’ FERROVIARIE

In sostituzione delle soppresse festività di cui alla L. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano, nel corso di ciascun anno, quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo. A far data dall’1.1.2023, nell’ottica di agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche come strumento di maggiore attrattività verso il personale neoassunto, ai soli lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni è consentita la frazionabilità in ore, per periodi comunque non inferiori ad un’ora, di uno dei suddetti quattro giorni di permesso individuale retribuito. A tal fine, in caso di frazionamento, la giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nei caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dall’1.1.2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo T.P.L. Salute è pari a euro 144,00 (euro 12,00/mese, comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 lett. b) dell'A.N. 28.11.2015) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Istituto: Mensa Dal 1 gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da Euro 7,00 a Euro 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione di almeno 5 ore giornaliere; in caso di prestazione inferiore alle 5 ore giornaliere il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Si noti che l'indennità di mensa ove esistente, ovvero il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori in modalità agile.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – Una tantum

Istituto: Una tantum L'accordo prevede che, a copertura dell'anno 2022 (il contratto collettivo era scaduto il 31 dicembre 2021), verrà corrisposto un importo forfettario di euro 560 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (vedi tabella successiva), in una unica soluzione, con la retribuzione di gennaio 2023. La una tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta (anche per i lavoratori part-time) sulla base dei mesi di effettivo servizio (o della prestazione lavorativa, nel caso del part-time), non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

CARTAI (INDUSTRIA)

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le Parti, riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (Enipg) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore. A decorrere da gennaio 2022 viene istituto un contributo di assistenza contrattuale. Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione a decorrere da gennaio 2022. Per il pagamento della quota: - le aziende fino ai 15 dipendenti versano un contributo nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024; - le aziende sopra i 15 dipendente verseranno lo 0,10% della retribuzione annua lorda a decorrere da gennaio 2023. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue.

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Retribuzione

Istituto: Retribuzione Con decorrenza dall’1.1.2023, verranno applicate le percentuali di cui alla seguente tabella.   Operai Intermedi Impiegati Lavoro straordinario diurno 30% 30% 30% Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati  50% 50% 55% Lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30% - - Lavoro straordinario notturno  60% 60% 75% Lavoro ordinario festivo 50% 50% 55% Lavoro straordinario festivo 60% 60% 75% Lavoro straordinario festivo notturno  70% 70% 100% Lavoro ordinario festivo notturno  60% 60% 75%

CERAMICA (INDUSTRIA) Minimi retributivi

CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.528,99 B 1 2.278,10 B 2 2.278,10 C 1 1.985,57 C 2 1.985,57 C 3 1.985,57 D 1 1.791,07 D 2 1.791,07 D 3 1.791,07 E 1 1.630,03 E 2 1.630,03 F 1.526,99   CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Sanitari e stoviglieria DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.195,51 B 1 2.033,60 B 2 2.033,60 C 1 1.804,70 C 2 1.804,70 C 3 1.804,70 D 1 1.623,69 D 2 1.623,69 D 3 1.623,69 E 1 1.516,43 E 2 1.516,43 E 3 1.516,43 F 1.501,98   CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Refrattari DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.528,99 B 1 2.278,10 B 2 2.278,10 C 1 1.985,57 C 2 1.985,57 C 3 1.985,57 D 1 1.791,07 D 2 1.791,07 D 3 1.791,07 E 1 1.630,03 E 2 1.630,03 E 3 1.526,99

CERAMICA (INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.3.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX -”Welfare di settore” - “Previdenza Complementare”) - le Parti concordano che l’ammontare dell’aliquota di contributo a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel C.C.N.L. 16.11.2016 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1% a decorrere dall’1.1.2022 e di un ulteriore 0,1% dall’1.1.2023, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R

COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Una tantum

Istituto: Una tantum Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell'Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4. L'importo di cui al punto precedente va riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate: - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023. Gli importi  vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.   Liv. UT 1.1.2023 UT 1.3.2023 Quadri 347,22 260,42 I 312,78 234,58 II 270,56 202,92 III 231,25 173,44 IV 200,00 150,00 V 180,69 […]

COMMERCIO – CONFESERCENTI – Una tantum

Istituto: Una tantum Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell'Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento . L'importo va riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate: - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.   Liv. UT 1.1.2023 UT 1.3.2023 Euro Quadri 347,22 260,42 I 312,78 234,58 II 270,56 202,92 III 231,25 173,44 IV 200,00 150,00 V 180,69 135,52 VI 162,22 121,67 VII 138,89 104,17 Operatori di vendita     I Cat. 188,79 141,60 II Cat. 158,50 118,88

CONCERIE (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'Elemento di garanzia retributiva sarà pari a 8 (otto) euro mensili a decorrere dall’1.1.2023.

CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Istituto: Minimi retributivi L'indennità Quadri di cui all'art. 25, comma 1, lett. C è fissata per il Quadro Q1 in euro 230,00/lordi e per il Quadro Q2 in euro 520,00/lordi. Tabella incrementi retributivi triennio 2021/2024 Cat. Stip. base al 31.12.2021 Euro % Incremento dall’1.1.2022 Incremento Anno 2022 Euro Retribuzione Mens. dall’1.1.2022 Euro % Incremento dall’1.1.2023 Incremento Anno 2023 Euro Retribuzione Mens. dall’1.1.2023 Euro A1 1.806,20 3,450% 62,31 1.868,51 1,725% 32,23 1.900,75 A2 1.927,04 3,300% 63,59 1.990,63 1,650% 32,85 2.023,48 A3 2.004,89 3,200% 64,16 2.069,05 1,600% 33,10 2.102,15 B1 2.056,41 3,200% 65,81 2.122,22 1,600% 33,96 2.156,17 B2 2.212,98 3,000% 66,39 2.279,37 1,500% 34,19 2.313,56 B3 2.278,19 3,000% 68,35 2.346,54 1,500% 35,20 2.381,73 C1 2.629,31 3,000% 78,88 2.708,19 1,500% 40,62 2.748,81 C2 3.020,00 3,000% 90,60 3.110,60 1,500% 46,66 3.157,26 C3 3.142,00 2,950% 92,69 3.234,69 1,475% 47,71 3.282,40 Q1 3.223,28 2,900% 93,48 3.316,76 1,450% 48,09 3.364,85 Q2 3.358,82 2,850% 95,73 3.454,55 1,425% 49,23 3.503,77 Segue Cat. % Increm.to dall’1.1.2024 Incremento Anno 2024 Euro Retribuzione Mens. dall’1.1.2024 Euro Arretrati Gennaio/Agosto 2022 Euro % Incr. triennio A1 1,725% 32,79 1.933,53 560,83 6,90% A2 1,650% 33,39 2.056,87 572,33 6,60% A3 1,600% 33,63 2.135,79 577,41 6,40% B1 1,600% 34,50 2.190,67 592,25 6,40% B2 1,500% 34,70 2.348,26 597,50 6,00% B3 1,500% 35,73 2.417,46 615,11 […]

COOPERATIVE SOCIALI – Una tantum

Istituto: Una tantum Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell'Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L'importo va riconosciuto in due soluzioni: - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

CARTAI (INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare A decorrere dall’1.1.2023, in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del Datore di Lavoro pari al 0,3% della normale retribuzione annua così come sopra definita.