Licenziamenti
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Adempimento: Scade il divieto di licenziamento per gmo e di tipo collettivo Soggetti: Datori di lavoro destinatari della CIGO Modalità: - Normativa di riferimento: Art. 8 D.L. 41/2021
Adempimento: Scade il divieto di licenziamento per gmo e di tipo collettivo Soggetti: Datori di lavoro destinatari della CIGO Modalità: - Normativa di riferimento: Art. 8 D.L. 41/2021
Settore: Scuole di italiano - Asils Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 02.03.2019 decorre dall’1.5.2018 al 30.4.2021.
Settore: Vetro Istituto: Contributi contrattuali Con i cedolini paga del mese di gennaio e febbraio 2021 le Aziende forniscono idonea comunicazione ai lavoratori, con l’avvertenza che l’eventuale diniego da parte del singolo lavoratore deve essere espresso per iscritto e pervenire all’Azienda entro il 16.3.2021. La mancata restituzione, da parte dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L., entro il termine indicato, del modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata come manifestazione di consenso alla trattenuta. Fatto salvo il dissenso, le Aziende opereranno una trattenuta in busta paga dalle competenze del mese di marzo 2021 di ciascun dipendente non iscritto alle Organizzazioni Sindacali stesse per l’importo di euro 30.Le somme complessivamente riscosse saranno versate in unica soluzione da ciascuna Azienda su un unico conto corrente bancario, indicato dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro il 30 aprile. In ragione della decorrenza posticipata della prima tranche di aumento, per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano e per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, i termini di cui sopra sono fissati al 30 giugno 2021 per l’informativa ai lavoratori tramite comunicato di cui all’all. […]
Invio, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti, del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Il termine ordinariamente previsto è il 30 aprile ma, per venire incontro alle difficoltà organizzative incontrate a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019 il termine di trasmissione è stato prorogato al 30 giugno 2020. Le aziende non in regola rischiano l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra euro 515,00 ed euro 2.580,00, inasprita nei casi più gravi. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti devono redigere un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Adempimento: Scade la validità dei permessi di soggiorno Soggetti: Generalità datori di lavoro e lavoratori extracomunitari Modalità: - Normativa di riferimento: Art. 5 D.L. 2/2021
Settore: Agenzie di somministrazione di lavoro Istituto: Assemblee Sono prorogate fino al 30.4.2021 e comunque fino al perdurare dello stato di emergenza, salvo diversa indicazione delle Parti, le disposizioni del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24.11.2020 in materia di “Assemblee sindacali in modalità da remoto”.
Settore: Lampade e cinescopi (industria) Istituto: Contributi contrattuali Con i cedolini paga del mese di gennaio e febbraio 2021 le Aziende forniscono idonea comunicazione ai lavoratori, con l’avvertenza che l’eventuale diniego da parte del singolo lavoratore deve essere espresso per iscritto e pervenire all’Azienda entro il 16.3.2021. La mancata restituzione, da parte dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L., entro il termine indicato, del modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata come manifestazione di consenso alla trattenuta. Fatto salvo il dissenso, le Aziende opereranno una trattenuta in busta paga dalle competenze del mese di marzo 2021 di ciascun dipendente non iscritto alle Organizzazioni Sindacali stesse per l’importo di euro 30.Le somme complessivamente riscosse saranno versate in unica soluzione da ciascuna Azienda su un unico conto corrente bancario, indicato dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro il 30 aprile.
Adempimento: Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente Soggetti: Imprese preponenti Modalità: Agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente Normativa di riferimento: Accordi economici collettivi
Settore: Case di cura priv. (pers. Medico) Istituto: Una tantum Il ccnl del 07-10-2020 per i dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato aderenti ad Aris (non sottoscritto da Aiop) prevede che al dirigente medico assunto prima dell’1.1.2020 ed ancora in servizio alla data del 07-10-2020, è riconosciuto un importo netto a titolo di una tantum pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), che ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente C.C.N.L.. L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.
Settore: Centri elaborazione dati Istituto: Minimi retributivi
Settore: Imprese portuali Istituto: Una tantum Ai lavoratori in servizio al 24-02-2021 (data dell'accordo) è riconosciuto un importo lordo onnicomprensivo una tantum, identico per tutti i livelli, rispettivamente di: - 100 euro per 2021, da corrispondere a maggio 2021; - 100 euro per 2022, da corrispondere a gennaio 2022; - 100 euro per 2023, da corrispondere a gennaio 2023. Per i lavoratori assunti dopo la data del presente Accordo e per quelli che cesseranno il servizio nel corso del triennio 2021-2023 si procederà a quantificazione proporzionalmente ridotta pro quota mensile dei suddetti importi una tantum.
Adempimento: Versamento seconda rata autoliquidazione 2020/2021
Adempimento: Versamento imposte (Modello F24) trattenute mese precedente Versamento contributi (Modello F24) periodo paga mese precedente Versamento contributi (Modello F24) collaborazioni coordinate continuative mese precedente
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di aprile (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
Istituto: Minimi retributivi Livello Qualifica Retribuzione tabellare importo mensilità dall’1 Sett. 2021 Dall’1.10.2018 I - Operatore tecnico - ausiliario 1.280,00 II - Operatore di segreteria - Operatore tecnico 1.330,00 III - Collaboratore amministrativo - Assistente organizzativo - Assistente tecnico di laboratorio 1.360,00 IV - Operatore tecnico dei servizi - Docente tecnico di laboratorio 1.450,00 V - Responsabile amministrativo/organizzativo - Addetto ricerca e selezione del personale - Formatore/docente - Formatore tutor - Docente con coordinamento didattico 1.655,00 VI S/A - Docente/formatore esperto di soluzioni per formazione a distanza - Formatore/docente orientatore 1.720,00 VI s/B - Docente con coordinamento didattico 1.820,00 VII - Quadro di direzione - Direttore 1.900,00 VIII - Dirigente 2.200,00
Adempimento: Trasmissione telematica denuncia mese precedente e versamento
Adempimento: Presentazione della domanda di differimento degli adempimenti contributivi in caso di chiusura per ferie collettive