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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Giornata intera

Conguaglio fine anno (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2021 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2021 Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 160/2019

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Con decorrenza dall’1.1.2022, tale termine di comunicazione dell’assenza è ridotto a due ore. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

L'Elemento di Garanzia Retributiva,  pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – ASPETTATIVA (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni. A decorrere dall’1.1.2022 il periodo suddetto è esteso da tre a cinque mesi. Le Parti intendono porre a carico del costituendo Comitato per le attività bilaterali di cui all'art. 7 del presente C.C.N.L. l'indennità per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'Inps. Laddove tale impegno si riesca a concretizzare entro il 2021, la previsione che estende da tre a cinque mesi il periodo di congedo potrà trovare applicazione anche prima dell’1.1.2022.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – CONTRIBUTI CONTRATTUALI (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contributi contrattuali Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali di cui al citato articolo 63, è fissato nella misura di 40 euro annui a decorrere dall’1.1.2022, ed è così ripartito: - 10 euro a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale; - 30 euro a carico del datore di lavoro, di cui 10 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 20 euro per il finanziamento delle attività bilaterali In favore dei quadri e degli impiegati agricoli affidate all'apposito Comitato paritetico permanente. Per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, le Parti firmatarie chiederanno all'Enpaia di stipulare un'apposita convenzione per il relativo servizio.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a termine Dall’1.1.2022 i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa A partire dall’1.1.2022, l'importo del finanziamento al Fondo sanitario integrativo è pari a 12 euro al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. A far data dal 1° giugno 2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa. A partire dall’1.1.2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui al primo comma può essere iscritto al Fasa attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo Fasa.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a tempo parziale A partire dall’1.1.2022 le Parti, riconoscono al lavoratore occupato con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a tempo parziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.01.2022 Livelli Minimo 1 S 2.442,02 1 2.123,47 2 1.751,90 3 A 1.539,54 3 1.380,30 4 1.274,10 5 1.167,94 6 1.061,77 VV.PP. 1ª 1.751,90 VV.PP. 2ª 1.380,30

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a tempo parziale A partire dall’1.1.2022 le Parti, riconoscono al lavoratore occupato con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a tempo parziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.01.2022 Livelli Minimo 1 S 2.442,02 1 2.123,47 2 1.751,90 3 A 1.539,54 3 1.380,30 4 1.274,10 5 1.167,94 6 1.061,77 VV.PP. 1ª 1.751,90 VV.PP. 2ª 1.380,30

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a termine A partire dall’1.1.2022, i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.

AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) DA 01.01.2022 Livelli Minimo Conting. Altri elementi I.D.R. 2021 (*) Totale AQ 2.700,43 539,82 201,52 23,82 3.465,59 A 2.700,43 539,82 129,22 23,82 3.393,29 A1 2.413,16 533,72 75,51 21,28 3.043,67 B 2.125,85 529,40 91,67 18,75 2.765,67 B1 1.942,05 525,33 50,61 17,13 2.535,12 C 1.700,70 522,02 56,50 15 2.294,22 C1 1.551,33 519,97 62,23 13,68 2.147,21 D 1.149,11 514,29 60,94 10,14 1.734,48 (*) Importo Differenziato della Retribuzione Con la retribuzione di dicembre 2021 viene istituito un Importo Differenziato della Retribuzione (I.D.R. 2021), erogato esclusivamente per 14 mensilità, che non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, compreso il T.F.R.

CARTAI (INDUSTRIA) – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le Parti, riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (Enipg) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore. A decorrere da gennaio 2022 viene istituto un contributo di assistenza contrattuale. Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione a decorrere da gennaio 2022. Per il pagamento della quota: - le aziende fino ai 15 dipendenti verseranno un contributo nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024; - le aziende sopra i 15 dipendente verseranno lo 0,10% della retribuzione annua lorda a decorrere da gennaio 2023. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue.

CARTAI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi CARTA - INDUSTRIA DA 01.01.2022 Livelli Minimo Conting. EMC Supermin. individ. Totale Q 2.587,16 9,8 2.596,96 AS 2.578,98 9,76 2.588,74 A 2.270,99 8,31 2.279,30 B 1 2.070,09 7,37 2.077,46 B 2 S 2.019,33 7,14 2.026,47 B 2 1.954,02 6,82 1.960,84 C 1 S 1.844,38 6,31 1.850,69 C 1 1.779,11 6 1.785,11 C 2 1.662,50 5,45 1.667,95 C 3 1.579,52 5,06 1.584,58 D 1 1.513,09 4,75 1.517,84 D 2 1.429,76 4,35 1.434,11 E 1.338,30 3,92 1.342,22 Dal 01.01.2022  l'accordo di rinnovo 28 luglio 2021 istituisce una specifica voce retributiva denominata Elemento di Modernizzazione Contrattuale.

CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA) – RETRIBUZIONE

Istituto: Retribuzione A far data dall’1.1.2022 le tabelle vengono modificate come segue: Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,22% 15% Turni diurni 6% 5,92% 6% Turni notturni 24% 23,69% 24% Lavoro notturno 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) 30% 30,45% 31% Maggiorazioni straordinario feriale 30% 30,45% 31% Maggiorazione straordinario notturno e festivo 54% 54,81% 55% Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario lavoro: a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione 30% 30,45% 31% b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione 60% 60,90% 61% Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: a) lavoro notturno 60% 60,90% 61% b) lavoro festivo 60% 60,90% 61% Settore Cartario-Cartotecnico Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,40% 15% Turni diurni (per 1° e 2° turno) 7,68% 7,68% 8% Turni notturni (3° turno) 25,02% 25,02% 26% Cambio squadre 1° e 3° […]

CENTRI ELABORAZIONE DATI – ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente C.C.N.L., è riconosciuto un importo a titolo di “elemento economico di garanzia”. L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: - è erogato con la retribuzione di Gennaio 2022; - compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31.12.2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dall’1.1.2019 al 31.12.2021; - per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità; - l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; - l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuate o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L., che venga […]

CERAMICA (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Refrattari DA 01.01.2022 Livelli Minimo Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale A 1 2.495,39 77,47 2.572,86 B 1 2.248,03 132,84 2.380,87 B 2 2.248,03 - 2.248,03 C 1 1.959,04 111,38 2.070,42 C 2 1.959,04 63,06 2.022,10 C 3 1.959,04 - 1.959,04 D 1 1.768,08 140,67 1.908,75 D 2 1.768,08 53,54 1.821,62 D 3 1.768,08 - 1.768,08 E 1 1.610,58 69,76 1.680,34 E 2 1.610,58 - 1.610,58 E 3 1.509,31 - 1.509,31   Altri elementi Livello A1: Elemento aggiuntivo della retribuzione Altri livelli: Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) DA 01.01.2022 Livelli Minimo Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale A 1 2.512,18 77,47 2.589,65 B 1 2.263,07 133,72 2.396,79 B 2 2.263,07 2.263,07 C 1 1.972,30 112,27 2.084,57 C 2 1.972,30 63,51 2.035,81 C 3 1.972,30 1.972,30 D 1 1.779,57 142,18 1.921,75 D 2 1.779,57 54,25 1.833,82 D 3 1.779,57 1.779,57 E 1 1.620,31 70,82 1.691,13 E 2 1.620,31 1.620,31 F 1.518,15 1.518,15 Altri elementi Livello A1: Elemento aggiuntivo della retribuzione Altri livelli: Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.)   CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Sanitari e stoviglieria DA 01.01.2022 Livelli Minimo Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale A 1 2.169,51 […]

CERAMICA (INDUSTRIA) – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Istituto: Preavviso di licenziamento o dimissioni Al Capitolo IV “Normative comuni del rapporto di lavoro” - Art. 49 “Preavviso di licenziamento e di dimissioni” le Parti convengono la seguente abrogazione dall’1.1.2022: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di anzianità contributiva secondo le normative vigenti o per superamento del periodo di conservazione del posto in caso di malattia, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore anche un importo di ammontare pari all’indennità di mancato preavviso.“

CERAMICA (INDUSTRIA) – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Istituto: Previdenza complementare Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.3.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX -”Welfare di settore” - “Previdenza Complementare”) - le Parti concordano che l’ammontare dell’aliquota di contributo a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel C.C.N.L. 16.11.2016 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1% a decorrere dall’1.1.2022 e di un ulteriore 0,1% dall’1.1.2023, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R

COIBENTI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi COIBENTI (INDUSTRIA) DA 01.01.2022 Livelli Minimo AQ 2.310,38 A 2.310,38 C 2.026,21 D 1.893,12 E 1.715,14 F 1.626,11 G 1.558,80 1 1.440,16

COMMERCIO (ANPIT – CISAL) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi Tab. 1 a) Art. 181: Paga Base Nazionale Conglobale Mensile in vigore dall’1.1.2020 (già comprensiva dell’Ex indennità di contingenza ed Ex E.D.R.) Livello P.B.N.C.M.al 31.12.2019 P.B.N.C.M. all’1.1.2020 P.B.N.C.M. all'1.1.2021 P.B.N.C.M. all’1.1.2022 Dirigente - 3.971,09 4.007,49 4.043,89 Quadro 2.463,21 2.512,39 2.561,57 2.610,76 A1 (ex A) 2.131,21 2.198,48 2.265,75 2.333,02 A2(ex B1) 1.863,47 1.934,81 2.006,15 2.077,50 B1 (ex B2) 1.681,41 1.743,08 1.804,75 1.866,41 B2 (ex B3) 1.510,05 1.554,77 1.599,50 1.644,22 C1 (ex C) 1.370,83 1.410,12 1.449,40 1.488,69 C2 (ex D1) 1.253,02 1.290,84 1.328,66 1.366,48 D1(ex D2) 1.156,64 1.178,45 1.200,25 1.222,06 D2 (ex E) 1.070,96 1.090,96 1.100,96 1.110,96   Tab. 1 b) Art. 181: Paga Base Nazionale Conglobale Mensile (in vigore dall’1.1.2020) per gli Operatori di Vendita Livelli P.B.N.C.M. al 31.12.19 P.B.N.C.M. 1.1.20 P.B.N.C.M. 1.1.21 P.B.N.C.M. all’1.1.22 Op. 1ª Cat. 1.522,30 1.664,65 1.687,33 1.710,01 Op. 2ª Cat. 1.373,62 1.466,48 1.486,46 1.506,44 Op. 3ª Cat. 1.250,03 1.327,76 1.345,85 1.363,94